Statuto

Art. 1 – Denominazione e sede
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto in essa previsto all’art. 18, nonché agli articoli 36 e ss del codice civile e delle disposizioni della legge 7 dicembre 2000 n.383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” è costituita l’associazione di promozione sociale denominata “AMAMI a.p.s.” per la promozione e lo sviluppo di un corretto ed efficiente sistema sanitario e di un sereno rapporto tra medici e pazienti. L’Associazione ha attualmente sede in Roma, Via Giovanni Antonelli 47. L’eventuale mutamento della sede non comporterà la modifica del presente statuto. L’Associazione ha durata illimitata. L’Associazione è indipendente, apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro.
Art. 2 – Scopi ed attività
Attraverso l’attività di promozione sociale complessivamente svolta, l’Associazione si propone di conseguire effetti positivi per l’intera collettività. L’Associazione, senza scopo alcuno di lucro, ha per obiettivo l’operare in campo sociale, culturale, cooperativistico e istituzionale al fine di promuovere ogni iniziativa diretta a proporre un sistema sanitario efficiente ed economico ed a promuovere: – La tutela degli operatori sanitari e dei pazienti, – L’economicità della gestione dei servizi sanitari – La conoscenza di modelli sanitari di altri Paesi e l’aggiornamento dei servizi sanitari che possono essere offerti anche mediante ricorso alla tecnologia, – L’instaurazione di un corretto rapporto tra gli operatori sanitari ed i pazienti improntato alla massima lealtà e fiducia reciproca; Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione: – Sviluppa l’ organizzazione e la partecipazione di manifestazioni pubbliche a sostegno dei propri fini statutari. – Promuove ed organizza ricerche, corsi, seminari, dibattiti, incontri e convegni per diffondere una reale cultura in materia di sanità, di responsabilità degli operatori sanitari e dei diritti ed obblighi di tutti i gestori e gli utenti dei servizi sanitari. – Procede alla creazione e gestione di biblioteche, centri di documentazione anche tramite l’applicazione delle nuove tecnologie informatiche al fine di raccogliere materiale documentario. – Opera per la costruzione di una rete italiana e internazionale per lo scambio di informazioni, progetti e iniziative in materia di sanità e servizi sanitari. – Promuove, organizza e gestisce borse di studio e corsi di formazione, promuove la pubblicazione di monografie e/o periodici, si propone di realizzare siti internet, costituire banche dati, fornire servizi e consulenza on-line sui temi oggetto delle proprie iniziative. – Propone in ogni sede istituzionale tutte le riforme legislative e normative necessarie o opportune per raggiungere modelli organizzativi efficienti del sistema sanitario, promuovere il governo clinico e per restituire serenità e fiducia al rapporto medico – paziente, quali, in via meramente esemplificativa, l’istituzione di un osservatorio nazionale sul contenzioso e sull’errore medico, la creazione di idonei strumenti atti a prevenire e/o a definire in sede stragiudiziale le controversie tra medici e pazienti, l’istituzione di un fondo nazionale che indennizzi le conseguenze dell’alea terapeutica, l’istituzione e la proposizione alla magistratura di strumenti di supporto tecnico scientifico che consentano, in caso di controversie, di accertare la rigorosa verità scientifica, ecc. – Realizza tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari atte al raggiungimento dello scopo sociale. – Promuove e mantiene rapporti con le rappresentanze del mondo scientifico e medico, istituzionali e politiche, sociali e culturali. – Collabora con enti pubblici o privati e con altre associazioni che, anche in via occasionale o contingente, possano contribuire al proseguimento degli scopi sociali; – Presta collaborazioni esterne, continuative o saltuarie, con testate giornalistiche, televisive e radiofoniche per l’acquisizione e la divulgazione di materiali informativi e dei fini dell’Associazione; – Collabora con il mondo dei blog e del web. L’Associazione è legittimata a: a) Promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela degli interessi dell’associazione; b) Intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’Associazione; c) Ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b. d) Intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. L’Associazione non persegue fini di lucro e in quanto ente non commerciale di tipo associativo nel rispetto di quanto previsto dalla L.383/2000 ispira il suo Statuto e ordinamento ai seguenti principi e regole: – Rispetto del divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge; – Obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentiti gli organismo di controllo previsti dall’ordinamento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; – Assicurare la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative per garantire l’effettività del rapporto medesimo con espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. A tal fine le norme del presente statuto dettano regole per la partecipazione degli associati con diritto di voto all’approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’associazione, ispirate al principio della delega, trattandosi di organizzazione complessa a carattere nazionale; – Obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto finanziario ed economico secondo le modalità del presente Statuto; – Libera eleggibilità degli organismi dirigenti attraverso la partecipazione di tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte all’Associazione nazionale all’ Assemblea convocata con idonee forme di comunicazione e pubblicizzazione, che deve altresì essere assicurata riguardo alle deliberazioni assembleari ed ai rendiconti; – Intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.
Art. 3 – Patrimonio
Non avendo l’Associazione fini di lucro, il suo patrimonio è rappresentato dai contributi degli associati e dalle erogazioni in favore dell’Associazione. Esso è destinato ai fini dell’Associazione ed alle spese di organizzazione e di gestione della stessa. L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, il C.D. deve predisporre il rendiconto da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 4 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da: – Quote di coloro che si iscriveranno all’Associazione; i contributi volontari eventualmente versati dagli associati o da soggetti non iscritti all’associazione; – Entrate derivanti da eventuali donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari; – Erogazioni provenienti dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; – Contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; – Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; – Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e finalizzate esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; – Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; – Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale anche se non specificate nel presente statuto; L’Associazione conserverà per tutto l’arco di tempo stabilito dalla legge la documentazione con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa a tutte le risorse economiche specificate nel presente articolo. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. I proventi dell’attività dell’Associazione non potranno in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
Art. 5 – Soci
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e le società scientifiche che accettino gli articoli del presente Statuto e del regolamento, ove esistente, che condividano gli scopi dell’Associazione e che si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie generalità. In base alle disposizioni di legge in materia di privacy (D.lgs. 196/2003) tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione, previo assenso scritto del socio. All’ atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto finale dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti, ove esistenti. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. L’Associazione si compone di quattro categorie di soci: fondatori, effettivi, onorari e aggregati. Sono fondatori i soci intervenuti nell’atto costitutivo dell’Associazione. Sono soci onorari quelli il cui operato si è distinto per la causa dell’ Associazione . Sono soci effettivi quelli che si iscrivono all’Associazione. Sono soci aggregati le società scientifiche, le associazioni e gli altri enti che aderiscono all’A.M.A.M.I. nella loro interezza, quali società o associazioni di persone. I soci aggregati partecipano alle Assemblee nazionali mediante un numero di delegati proporzionale al numero dei loro iscritti ed esattamente un delegato ogni 50 iscritti, fino ad un massimo di 50 delegati. La quota associativa di tali soci aggregati dovrà essere fissata in misura maggiore rispetto a quella fissata per i soci effettivi persone fisiche, ma non necessariamente corrispondente al quoziente risultante dalla moltiplicazione della quota dovuta dai soci effettivi – persone fisiche moltiplicata per il numero degli iscritti all’ente o associazione che riveste la qualità di socio aggregato. Sono soci onorari le persone od enti, il cui operato si sia manifestato inequivocabilmente a favore dell’Associazione e la cui iscrizione sia deliberata dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio onorario è meramente onorifica, di tal che i soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto di elettorato né attivo, né passivo. Il numero dei soci è illimitato. Tutti i soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa entro 10 giorni dall’ammissione all’Associazione. Le attività svolte dai soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e sono totalmente gratuite. L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esterno. Le quote associative sono personali, intrasmissibili, non cedibili e non rimborsabili all’atto dell’uscita dall’Associazione.
Art. 6 – Diritti dei soci
La qualifica di socio fondatore, effettivo ed aggregato dà diritto a partecipare alla vita associativa e ad esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione delle norme di statuto e di eventuali regolamenti. Detti soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi ed hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Gli associati non potranno in alcun modo essere retribuiti, ma potranno aver diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, a condizione che questo sia previsto da apposita delibera del C.D. e sia previsto dal preventivo annuale di spesa. L’associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Gli associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell’associazione, con esclusione dei dati protetti da privacy. Tutti gli associati, tranne quelli onorari, hanno diritto di voto.
Art. 7 – Doveri dei soci
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, delle linee programmatiche emanate e delle leggi vigenti. I soci devono collaborare, secondo le proprie capacità, all’allestimento ed alla realizzazione della attività previste nel programma dell’Associazione, secondo i criteri di responsabilità e di autonomia. I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Regolamento ove esistente, e delle delibere assunte dagli organi sociali ed al versamento della quota associativa stabilita annualmente dal C.D. ed approvata dall’assemblea annuale.
Art. 8 – Recesso/esclusione dei soci
Si decade dalla qualità di socio: per recesso, per mancato versamento delle quote associative, per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo, a causa di morte o di eventi equiparati. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente del Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 7, nel caso che abbia tenuto comportamenti comunque contrari ai principi ispiratori dell’Associazione, per altri motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa, per aver riportato condanne penali per gravi reati. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione. La decisione è appellabile dinanzi all’assemblea soci nella prima riunione utile. La decisione dell’assemblea è inappellabile. I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
Art. 9 – Sezioni Periferiche
Su proposta del Consiglio Direttivo o sulla base di iniziative spontanee, con l’approvazione del Direttivo Nazionale potranno essere istituite Sezioni Locali, denominate Sedi Periferiche dell’Associazione AMAMI. Le Sezioni Locali potranno essere istituite per ogni Regione o Provincia italiana, laddove vi siano almeno 30 associati residenti o domiciliati nel luogo in cui si intende aprire la sezione locale e laddove esistano ragioni di opportunità al fine di incrementare il numero degli iscritti su determinati territori o di svolgere in essi l’attività associativa in modo più capillare o, comunque, più efficace. Le Sezioni Locali sono tenute ad organizzare almeno un incontro, dibattito, convegno o conferenza annuale sui temi dell’Associazione, concordandone preventivamente il programma con il Consiglio Direttivo Nazionale. Il Consiglio Direttivo potrà nominare per ogni sezione locale un Coordinatore ed un Segretario, scelti tra gli iscritti all’Associazione Nazionale che facciano parte del territorio in cui la Sezione locale insiste. Il Coordinatore e/o il Segretario terranno rapporti di stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo Nazionale per lo svolgimento dell’attività sociale sui territori sede delle Sezioni Locali. Essi non hanno alcun potere rappresentativo dell’Associazione. Né il Coordinatore né alcun altro componente delle Sezioni Locali possono assumere impegni per conto dell’Associazione. Essi non possono rilasciare interviste o dichiarazioni in nome e per conto dell’Associazione, a meno che queste non siano concordate preventivamente con il Consiglio Direttivo Nazionale e non ne abbiano ricevuto espressa autorizzazione e delega dal Presidente dell’Associazione. L’inosservanza di detti divieti può comportare la chiusura della Sezione Locale e l’esclusione del socio dall’Associazione. Le Sezioni Locali dell’Associazione non sono organi ma semplici suddivisioni interne dell’Associazione.
Art. 10 – Organi
Sono Organi dell’Associazione: l’Assemblea Nazionale; il Consiglio Direttivo Nazionale; il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale; il Vicepresidente del Consiglio Direttivo Nazionale; il Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale; il Tesoriere del Consiglio Direttivo Nazionale. Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito.
Art. 11 – Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale è l’organo sovrano dell’associazione e si riunisce ogni anno in sessione non elettiva ed ogni tre anni in sessione elettiva. Tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto di partecipare all’assemblea, hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. L’assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori, da quelli effettivi e dai delegati di quelli aggregati, come previsti dal precedente art. 5 ed è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci. Detta convocazione avviene mediante pubblicazione sul sito dell’Associazione AMAMI per almeno 30 giorni consecutivi prima della data dell’assemblea e, ove possibile, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea dei soci è convocata in sessione non elettiva almeno una volta all’anno ed in sessione elettiva almeno una volta ogni tre anni. Essa è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo, a maggioranza semplice, lo ritenga necessario e quando la richiede almeno un decimo dei soci. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora ove si tiene la riunione. In prima convocazione l’Assemblea é regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, l’Assemblea é regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell’assemblea, salvi i casi di maggioranze qualificate, vengono prese a maggioranza dei soci presenti e rappresentati per delega; possono essere espresse anche con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio, presente o rappresentato per delega, ed ogni delegato di socio aggregato ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di altro socio non amministratore. I membri del C.D. non possono rappresentare in assemblea altri soci per delega. Possono partecipare all’assemblea nazionale, senza diritto di voto, tutti coloro che, pur non rientrando tra gli iscritti all’Associazione, sono invitati da un membro del Consiglio Direttivo o da uno qualsiasi degli Associati, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. Le sedute dell’Assemblea Nazionale possono essere trasmesse in diretta televisiva o per videoconferenza, videoregistrate, e successivamente trasmesse attraverso canali televisivi, o in formato digitale tramite il sito Web dell’Associazione, mediante download o videostreaming. Con l’adesione all’associazione, ciascun socio presta il proprio consenso alla eventuale diffusione della propria immagine, a seguito della partecipazione al Congresso Nazionale. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia. L’Assemblea delibera sui seguenti argomenti: a) Elegge il Presidente; b) Elegge i membri elettivi del Consiglio Direttivo; c) Propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi; d) Approva il conto preventivo annuale ed il rendiconto annuale predisposti dal Direttivo; e) Fissa annualmente l’importo della quota associativa; f) Decide inappellabilmente sull’impugnativa delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo; g) Approva il programma annuale dell’Associazione; h) Approva gli eventuali Regolamenti. i) Approva le modifiche statutarie. j) Delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio. Per l’approvazione di eventuali modifiche allo Statuto è necessario il voto favorevole di 2/3 dei soci presenti all’ Assemblea in seconda convocazione. Per lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio a Ente con finalità simili, è necessario il voto favorevole di 3/4 dei soci presenti alla Assemblea in seconda convocazione. Per le modifiche statutarie, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio è ammesso il voto per corrispondenza. Detto voto deve essere espresso personalmente dal socio, in modo chiaro ed univoco con specifico riferimento all’oggetto del voto e, in caso di modifiche statutarie, deve contenere l’esatta menzione dell’articolo che si intende approvare con la votazione. Il voto espresso per corrispondenza deve essere accompagnato da una fotocopia di un valido documento d’identità e deve essere certificato, con ogni mezzo previsto dalla legge, in merito all’autografia della sottoscrizione.
Art. 12 – Consiglio Direttivo Nazionale
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’assemblea e composto da 10 membri eletti dall’Assemblea. Fanno, inoltre, parte di diritto del Consiglio Direttivo i Coordinatori o, in loro vece, i Segretari delle Sezioni Periferiche ed un rappresentante di ciascun Ente, Associazione e Società Scientifica, che abbia un numero di iscritti non inferiore a 500 soci. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. E’ consentita la partecipazione a distanza, qualora la maggioranza dei membri presenti vi consenta. Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure: il Presidente che deve essere eletto direttamente dall’assemblea, il Vice Presidente, il Segretario ed Tesoriere, che vengono invece eletti dai membri del Consiglio Direttivo stesso nella sua prima riunione. I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili. E’ convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due componenti. Al C.D. possono partecipare, senza diritto di voto, a titolo di consulenti, soci e non soci espressamente invitati. Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti ed, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Il C.D. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è investito dei suoi più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Ad esso spetta, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: – Curare l’esecuzione delle delibere assembleari; – Redigere il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo; – Stipulare gli atti ed i contratti inerenti all’attività associativa; – Tenere i rapporti con le Istituzioni centrali e locali; – Deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati; – Redigere e presentare all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione. – Valutare se accettare o meno le donazioni e lasciti a favore dell’Associazione. – Compiere ogni atto ed operazione necessaria ed utile alla corretta amministrazione del Comitato, in ossequio al fine sociale dello stesso. – Stabilire eventuali compensi o rimborsi spese per consulenti e relatori, istituire borse di studio, stabilire se ed in che misura sono dovuti rimborsi spese agli associati, previa rigorosa verifica della documentazione di spesa e delle previsioni di spesa previste per l’anno cui le spese stesse si riferiscono. – Avanzare richieste di finanziamento pubblici per le attività sociali. – Approvare la costituzione di Sezioni Localo dell’ Associazione.
Art. 13 – Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale
Il Presidente rappresenta l’Associazione. In caso di suo impedimento anche temporaneo, tale potere è conferito al Vicepresidente. Detta le disposizioni necessarie per l’attuazione dei deliberati dell’assemblea e del C.D. e prende tutti i provvedimenti necessari, anche esecutivi, per lo svolgimento delle attività dell’Associazione. Convoca e presiede l’assemblea e C.D.. E’ eletto dall’assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 14 – Vicepresidente del Consiglio Direttivo Nazionale
Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dal Consiglio stesso al proprio interno e rimane in carica per tre anni. Sostituisce il Presidente in caso di suo legittimo impedimento e coordina i rapporti esterni dell’Associazione.
Art. 15 – Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale
Il Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale al proprio interno e rimane in carica per tre anni. Garantisce l’organizzazione dell’Associazione e provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale, nonché alla redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Art. 16 – Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile della tenuta di ogni documento avente rilevanza fiscale e dei registri contabili previsti dalla legge. Qualora la contabilità dell’Associazione venga tenuta da professionisti esterni all’Associazione, il Tesoriere cura la tempestiva trasmissione ad essi di ogni documento necessario ad una regolare tenuta della contabilità e fornisce ogni notizia utile alla predisposizione di ogni atto o dichiarazione necessari a fini fiscali.
Art. 17 – Incompatibilità, decadenze e cessazioni
Ciascun socio può rivestire una sola carica direttiva. Il socio che ricopre cariche direttive in organi collegiali, decade dalle stesse per mancata partecipazione senza giustificato motivo a due riunioni consecutive dell’organo di cui è componente. Il socio che ricopre cariche direttive in organi monocratici, decade dalle stesse nel caso in cui dal grave inadempimento dei compiti assegnati dal presente statuto, consegua la difficoltà di svolgimento della normale attività dell’Associazione. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo, previo accertamento della sussistenza dei presupposti indicati nei punti precedenti. Nel caso di decadenza o cessazione per qualsiasi motivo dalla carica direttiva di uno o più componenti di un organo collegiale elettivo, la carica è assunta ad interim dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo o in mancanza dal membro più anziano del Consiglio Direttivo, fino a nuove elezioni. Nel caso di decadenza o cessazione per qualsiasi motivo dalla carica direttiva di un organo monocratico elettivo si procede a nuova elezione secondo le disposizioni del presente statuto.
Art. 18 – Rendiconto economico finanziario
Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Art. 19 – Disposizioni finali
Il Consiglio Direttivo Nazionale è delegato ad approvare le modifiche al presente Statuto che si rendessero necessarie per osservare obblighi imposti dalla legge, da norme regolamentari o provvedimenti amministrativi, delle quali darà comunicazione all’Assemblea alla prima occasione utile. Per l’attuazione del presente statuto potrà essere approvato dal Congresso Nazionale un regolamento. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative.
Legge n. 675 (del 31 dicembre 1996)

Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (Testo aggiornato in base ai seguenti decreti legislativi n. 467 del 28 dicembre 2001, n. 282 del 30 luglio 1999, n. 281 del 30 luglio 1999, n. 135 dell’11 maggio 1999, n. 51 del 26 febbraio 1999, n. 389 del 06 novembre 1998, n. 171 del 13 maggio 1998, n. 135 dello 08 maggio 1998, n. 255 del 28 luglio 1997, n. 123 del 09 maggio 1997).

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Finalita’ e definizioni.

1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per “banca di dati”, qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per “titolare”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per “responsabile”, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
l) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per “Garante”, l’autorità istituita ai sensi dell’articolo 30.

Art. 2. Ambito di applicazione.

1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
b) per “trattame1-bis.1 La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione europea.
b) per “trattame1-ter.1 Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione europea deve designare ai fini dell’applicazione della presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato.
b) per “trattame1 Commi aggiunti dall’art. 1, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.

Art. 3. Trattamento di dati per fini esclusivamente personali.

1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all’applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
2.2 Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all’articolo 15, nonché l’articolo 18.
2 Comma così modificato dall’art. 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.

Art. 4. Particolari trattamenti in ambito pubblico.

1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall’articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù dell’accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12 della medesima legge;
c) nell’ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell’ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell’articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell’ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7 e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34. Art. 5. Trattamento di dati svolto senza l’ausilio di mezzi elettronici. 1. Il trattamento di dati personali svolto senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l’ausilio di tali mezzi.

Art. 6. Trattamento di dati detenuti all’estero.

1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all’estero è soggetto alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell’articolo 28.

CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 7. Notificazione3

1.4 Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante se il trattamento, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, e nei soli casi e con le modalità individuati con il regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.
2.5 La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi che devono essere indicati e deve precedere l’effettuazione della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all’Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l’adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l’indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonché l’eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori del territorio nazionale;
h)6 il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all’articolo 13; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, nonché coloro che devono fornire le informazioni di cui all’articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all’articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
5-bis.7 La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all’articolo 33, comma 3, quando il trattamento è effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo 24;
b) nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis dell’articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità strettamente collegate all’organizzazione interna dell’attività esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24;
c-bis)8 per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 31.
5-ter.7 Fuori dei casi di cui all’articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione quando:
a) è necessario per l’assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità di cui all’articolo 20, comma 1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all’organizzazione di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d’ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e);
e) è finalizzato unicamente all’adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario all’adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b), da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità strettamente collegate all’adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento dell’attività professionale esercitata, e limitatamente alle categorie di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle leggi e ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell’ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, la fondazione, il comitato o l’organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia di cui all’articolo 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di adesioni a proposte di legge d’iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all’amministrazione dei condomini di cui all’articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per l’amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti;
q-bis)9 è compreso nel programma statistico nazionale o in atti di programmazione statistica previsti dalla legge ed è effettuato in conformità alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 31.
5-quater. 7 Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata o dell’esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonché:
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le modalità previste dall’articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.
5-quinquies. 7 Il titolare che si avvale dell’esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al comma 4 3 Per quanto concerne il presente articolo, si rammenta che l’art. 3, comma 4, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, prevede quanto segue: “Le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, 13, comma 1, lett. b) e 28, comma 7, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui all’articolo 33, comma 3, della medesima legge in applicazione del comma 1 del presente articolo.” 4 Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. > 5 Comma così modificato dall’art. 3, comma 2, d.lg28 dicembre 2001, n. 467. 6 Lettera così modificata dall’art. 3, comma 3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. In base all’art. 24, comma 1, di quest’ultimo d.lg., la disposizione in oggetto si applica a decorrere dal 1 marzo 2002. Commi aggiunti dall’art. 1, comma 1, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255. 8 Lettera inserita dall’art. 2, comma 1, lett. a), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281. 9 Lettera inserita dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.

Art. 8. Responsabile

1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile. CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I – RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI

Art. 9. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
1-bis.10 Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi. 10 Comma aggiunto dall’art. 3, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.

Art. 10. Informazioni rese al momento della raccolta

1.11 L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 13;
f)12 il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare, del suo rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all’articolo 13, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili.
2. L’informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l’espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4.13 La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.11 Comma così modificato dall’art. 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123. 12 Lettera così modificata dall’art. 4, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. In base all’art. 24, comma 1, di quest’ultimo d.lg., la disposizione in oggetto si applica a decorrere dal 1 marzo 2002. 13 Comma così modificato dall’art. 19, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE II – DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art 11. Consenso

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.
2. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all’interessato le informazioni di cui all’articolo 10. >

Art. 12. Casi di esclusione del consenso

1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b)14 è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest’ultimo, ovvero per l’adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
d)15 è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed è effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 31;
e)16 è effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il codice di deontologia di cui all’articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati nell’articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d’intendere o di volere;
h)17 è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h-bis)18 è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato. 14 Lettera così modificata dall’art. 5, comma 1, d.lg28 dicembre 2001, n. 467. Lettera così sostituita dall’art. 4, comma 1, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281. Lettera così modificata dall’art. 12, comma 1, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171. 17 Lettera così modificata dall’art. 19, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. Lettera inserita dall’art. 5, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. Ai sensi dell’art. 24, comma 2, di quest’ultimo decreto, “I provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 2, e 9 sono adottati, in sede di prima applicazione del presente decreto, entro centoventi giorni a decorrere dal 1 ottobre 2002.”

Art 13. Diritti dell’interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all’articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
4) l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

Art. 14. Limiti all’esercizio dei diritti

1. I diritti di cui all’articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 72, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l’esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h);
e-bis)19 da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell’interessato ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all’articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l’attuazione. 19 Lettera inserita dall’art. 6, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE III – SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA’ DEI DATI E RISARCIMENTO DEL DANNO

Art 15. Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all’evoluzione tecnica del settore e all’esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l’osservanza delle norme che regolano la materia.

Art. 16. Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
c-bis)20 conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 31.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell’articolo 39, comma 1. 20 Lettera inserita dall’art. 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.

Art. 17. Limiti all’utilizzabilità di dati personali

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato.
2. L’interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell’esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell’interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla legge.

Art. 18. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile. III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE IV – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 19. Incaricati del trattamento

1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.

Art. 20. Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati

1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell’interessato;
a-bis)21 qualora siano necessarie per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest’ultimo;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
d)22 nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il codice di deontologia di cui all’articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d’intendere o di volere;
g)23 limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell’ambito dei gruppi bancari di cui all’articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché tra società controllate e società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti;
h-bis)24 limitatamente alla comunicazione, quando questa sia necessaria, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell’articolo 27. >21 Lettera inserita dall’art. 7, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. 22 Lettera così modificata dall’art. 12, comma 2, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171. 23 Lettera così modificata dall’art. 19, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. 24 Lettera inserita dall’art. 7, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.

Art. 21. Divieto di comunicazione e diffusione

1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all’articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell’articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a)25 qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 31;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia. 25 Lettera così sostituita dall’art. 4, comma 2, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.CAPO IV – TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI

Art. 22. Dati sensibili26

1. I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante.
1-bis.27 Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.
1-ter.28 Il comma 1 non si applica, altresì, ai dati riguardanti l’adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3.29 Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l’individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.
3-bis.30 Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.
4.31 I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante:
a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, confessioni e comunità religiose, per il perseguimento di fnalità lecite, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l’associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e l’ente, l’associazione o l’organismo determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati;
b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d’intendere o di volere;
c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a quello dell’interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all’articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall’articolo 43, comma 2. 26 Per quanto concerne il presente articolo, si richiama l’attenzione sul disposto dell’Articolo 17 (“Tutela della salute”) del d.lg. 11 maggio 1999, n. 135, recante “Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici”. 27 Comma inserito dall’art. 5, comma 1, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135. 28 Comma inserito dall’art. 8, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. 29 Comma così sostituito dall’art. 5, comma 2, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135. 30 Comma inserito dall’art. 5, comma 3, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135. 31 Comma così sostituito dall’art. 8, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. Si ricorda, a proposito di questo comma, quanto previsto dall’art. 24, comma 3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467: “In sede di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotta dall’articolo 8 del presente decreto, le garanzie previste nella medesima lettera a) sono determinate dall’associazione, dall’ente o dall’organismo entro il 30 giugno 2002.”

Art. 23. Dati inerenti alla salute32

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l’autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell’incolumità fisica e della salute dell’interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell’interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.
1-bis.33 Con decreto del Ministro della sanità adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate modalità semplificate per le informative di cui all’articolo 10 e per la prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti, sulla base dei seguenti criteri:
a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare da parte del medico di medicina generale scelto dall’interessato, per conto di più titolari di trattamento;
b) validità, nei confronti di più titolari di trattamento, del consenso prestato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, per conto di più titolari di trattamento, anche con riguardo alla richiesta di prestazioni specialistiche, alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da parte del medico di medicina generale detenuti da altri titolari, e alla pluralità di prestazioni mediche effettuate da un medesimo titolare di trattamento;
c) identificazione dei casi di urgenza nei quali, anche per effetto delle situazioni indicate nel comma 1-ter, l’informativa e il consenso possono intervenire successivamente alla richiesta della prestazione;
d) previsione di modalità di applicazione del comma 2 del presente articolo ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;
e) previsione di misure volte ad assicurare che nell’organizzazione dei servizi e delle prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti di cui all’articolo 1.
1-ter.33 Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto dall’articolo 22, comma 3-bis, della legge.
1-quater.33 In caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità fisica o di incapacità di intendere o di volere, il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è validamente manifestato nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita legalmente la potestà ovvero da un familiare, da un prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimori.
2.34 I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato o ai soggetti di cui al comma 1-ter solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. E’ vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l’autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia. 32 Si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 17 (“Tutela della salute”) del d.lg. 11 maggio 1999, n. 135, recante “Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici”.33 Commi inseriti dall’art. 2, comma 1, d.lg. 30 luglio 1999, n. 282. 34 Comma così modificato dall’art. 2, comma 2, d.lg. 30 luglio 1999, n. 282. Art. 24. Dati relativi ai provvedimenti di cui all’articolo 686 del codice di procedura penale
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.

Art. 24-bis. Altri dati particolari35

1. Il trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24 che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, sulla base di un eventuale interpello del titolare. 35 Articolo inserito dall’art. 9, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. Ai sensi dell’art. 24, comma 2, di quest’ultimo decreto, “I provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 2, e 9 sono adottati, in sede di prima applicazione del presente decreto, entro centoventi giorni a decorrere dal 1 ottobre 2002.”

Art. 25. Trattamento di dati particolari nell’esercizio della professione di giornalista

1.36 Le disposizioni relative al consenso dell’interessato e all’autorizzazione del Garante, nonché il limite previsto dall’articolo 24,non si applicano quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall’interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico.
2.37 Il Garante promuove, nei modi di cui all’articolo 31, comma 1, lettera h), l’adozione, da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo effettuato nell’esercizio della professione di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire. Il Codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera l).
4.38 Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24. Il codice può prevedere forme semplificate per le informative di cui all’articolo 10.
4-bis.39 Le disposizioni della presente legge che attengono all’esercizio della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero. 36 Comma così sostituito dall’art. 12, comma 3, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.37 Comma così modificato dall’art. 12, comma 4, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171. 38 Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.39 Comma aggiunto dall’art. 2, comma 2, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.

Art. 26. Dati concernenti persone giuridiche

1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni dell’articolo 28. CAPO V – TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE

Art. 27. Trattamento da parte di soggetti pubblici

1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all’articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 28. Trasferimento di dati personali all’estero

1.40 Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all’Unione europea e ricorra uno dei casi individuati ai sensi dell’articolo 7, comma 1.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3.41 Il trasferimento è vietato qualora l’ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l’interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
b)42 sia necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest’ultimo, ovvero per la conclusione o per l’esecuzione di un contratto stipulato a favore dell’interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d)43 sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d’intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l’osservanza delle norme che regolano la materia;
g)44 sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell’interessato, prestate anche con un contratto, ovvero individuate dalla Commissione europea con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995;
g-bis)45 il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell’articolo 31.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi dell’articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall’articolo 7. 40 Comma così modificato dall’art. 10, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. 41 Comma così modificato dall’art. 10, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, che ha soppresso in fine le parole “ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall’ordinamento italiano.” 42 Lettera così modificata dall’art. 10, comma 3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.43 Lettera così modificata dall’art. 19, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.44 Lettera così modificata dall’art. 10, comma 4, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. Lettera inserita dall’art. 4, comma 3, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281. VI – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 29. Tutela

1. I diritti di cui all’articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all’autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l’autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile un’ulteriore domanda dinanzi all’autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l’interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d’ufficio, l’espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell’interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell’ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi trenta46 giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l’immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l’interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento.
6-bis.47 Il decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 è sospeso di diritto dal 1° al 30 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale periodo, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di cui al comma 2 e non preclude l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 5.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e può sospendere, a richiesta, l’esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l’applicazione della presente legge, sono di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell’articolo 9. 46 Parola così sostituita dall’art. 13, comma 1, lett. a), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281

47 Comma inserito dall’art. 13, comma 1, lett. b), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.

CAPO VII – GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

48[Denominazione così modificata dall’art. 3, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123]

Art. 30. Istituzione del Garante

1.49 E’ istituito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell’informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell’incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un’indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all’articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.

49 Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.

Art. 31. Compiti del Garante

1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;
c)50 segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all’articolo 15;
l)51 vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco se il trattamento risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera c), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l’opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall’evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l’attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all’articolo 4 e verificare, anche su richiesta dell’interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all’atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è tenuto nei modi di cui all’articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell’ambito dell’ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell’altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all’ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto all’altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative e per la radiodiffusione e l’editoria.

50 Lettera così modificata dall’art. 11, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.

51 Lettera così modificata dall’art. 11, comma 2, d.lg28 dicembre 2001, n. 467.

Art. 32. Accertamenti e controlli

1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al responsabile, al titolare, all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento è stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall’articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della specificità della verifica, il membro designato può farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto ai sensi dell’articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.

Art. 33. Ufficio del Garante

1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto, in sede di prima applicazione della presente legge,52 da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante. Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.53
1-bis.54 E’ istituito il ruolo organico del personale dipendente del Garante. Con proprio regolamento il Garante definisce: a) l’ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento secondo le procedure previste dall’articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; b) le modalità dell’inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data dell’entrata in vigore del regolamento; c) il trattamento giuridico ed economico del personale secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall’articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 29, come sostituito dall’articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l’ottanta per cento del trattamento economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per il periodo intercorrente tra l’8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore del regolamento, resta ferma l’indennità di cui all’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, corrisposta al personale in servizio. Dal 1° gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione già in godimento maggiorata della predetta indennità di funzione.
1-ter.54 L’ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di cui all’articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231.
1-quater.55 Con proprio regolamento il Garante ripartisce l’organico, fissato nel limite di cento unità, tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l’organizzazione, il funzionamento dell’ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall’8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
1-quinquies.55 In aggiunta al personale di ruolo, l’ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4.
1-sexies.55 All’ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l’autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l’individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.
2. Le spese di funzionamento dell’ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
3.56 In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell’interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate le indennità di cui all’articolo 30, comma 6, e altresì previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all’articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità per l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 13, nonché della notificazione di cui all’articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque essere emanato.57
3-bis.58 Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo.
4.59 Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell’opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.
5. Per l’espletamento dei propri compiti, l’ufficio del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all’ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
6-bis.60 Il personale dell’ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all’articolo 32 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

52 Parole inserite dall’art. 1, comma 1, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.

53 Parole aggiunte dall’art. 3, comma 2, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.

54 Commi aggiunti dall’art. 1, comma 2, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.

55 Commi aggiunti dall’art. 2, comma 1, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.

56 Comma così modificato dall’art. 2, comma 2, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.

57 L’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123, prevede che “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per la gestione delle spese dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento per la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1995.”

58 Comma inserito dall’art. 2, comma 3, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.

59 Comma così modificato dall’art. 2, comma 4, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.

60 Comma aggiunto dall’art. 2, comma 5, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.

CAPO VIII -SANZIONI

Art. 34. Omessa o incompleta notificazione61

1.61bisbis Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alle notificazioni in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione.

61 Articolo così sostituito dall’art. 12, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.

61bisbis In relazione al presente articolo, si rammenta il disposto dell’art. 12, comma 2, d. lg. 28 dicembre 2001, n. 467: “Alle violazioni dell’articolo 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, commesse prima dell’entrata in vigore del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.”

Art. 35. Trattamento illecito di dati personali

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
2.62 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23, 24 e 24-bis, ovvero del divieto di cui all’articolo 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.

62 Comma così modificato dall’art. 13, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.

Art. 36. Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati63

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 15, è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da lire dieci milioni a lire ottanta milioni.
2. All’autore del reato, all’atto dell’accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l’adempimento alla prescrizione, l’autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione. L’adempimento e il pagamento estinguono il reato. L’organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto applicabili.

63 Articolo così sostituito dall’art. 14, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. L’art. 14, comma 2, di quest’ultimo d.lg. prevede, inoltre, che “Per i procedimenti penali per il reato di cui all’articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in corso, entro quaranta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto l’autore del reato può fare richiesta all’autorità giudiziaria di essere ammesso alla procedura indicata all’articolo 36, comma 2, della medesima legge n. 675 del 1996, come sostituito dal presente decreto. L’Autorità giudiziaria dispone la sospensione del procedimento e trasmette gli atti al Garante per la protezione dei dati personali che provvede ai sensi del medesimo articolo 36, comma 2”.

Art. 37. Inosservanza dei provvedimenti del Garante

1.64 Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’articolo 22, comma 2, o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera l), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

64 Comma così modificato dall’art. 15, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.

Art. 37-bis Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante65

1. Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

65 Articolo inserito dall’art. 16, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.

Art. 38. Pena accessoria

1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.

Art. 39. Sanzioni amministrative

1.66 Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.
2.67 La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La somma può essere aumentata sino al triplo quando essa risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. La violazione della disposizione di cui all’articolo 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3.68 L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo69 è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all’articolo 33, comma 2, e sono utilizzati unicamente per l’esercizio dei compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera i) e 32.

66 Comma così modificato dall’art. 17, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.

67 Comma così sostituito dall’art. 14, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.

68 Comma così modificato dall’art. 14, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.

69 Parole così sostituite dall’art. 14, comma 3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.

CAPO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI

Art. 40. Comunicazioni al Garante

1. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.

Art. 41. Disposizioni transitorie

1.70 Fermo restando l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell’interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l’applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge. Le disposizioni del presente comma restano in vigore sino alla data del 30 giugno 2003.
2.71 Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 1998, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all’articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonché per quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all’articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui all’articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all’articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5.72 Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all’articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all’articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell’articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l’esame dei ricorsi di cui all’articolo 29.
7.73 Le disposizioni della presente legge che prevedono un’autorizzazione del Garante si applicano limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 28, comma 4, lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti.
7-bis.74 In sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997.

70 Comma così modificato dall’art. 18, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.

71 Comma così sostituito dall’art. 2, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255.

72 Comma da ultimo così modificato dall’art. 1, comma 1, d.lg. 6 novembre 1998, n. 389.

73 Comma così sostituito dall’art. 4, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.

74 Comma aggiunto dall’art. 4, comma 2, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.

Art. 42. Modifiche a disposizioni vigenti

1. L’articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
“Art. 10. – (Controlli)
1.75 Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2.75 I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell’articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l’erroneità o l’incompletezza dei dati e delle informazioni, o l’illegittimità del loro trattamento, l’autorità procedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all’ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 5 la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4.75 Esperiti i necessari accertamenti, l’ufficio comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L’ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.”.
2. Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente: “1. E’ istituita l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, denominata Autorità ai fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.”.
3. Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente: “1. Le norme concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, l’istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme dell’Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il personale del Garante per l’editoria e la radiodiffusione ovvero dell’organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998.”.
4.75 Negli articoli 9, comma 2 e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: “Garante per la protezione dei dati” sono sostituite dalle seguenti: “Garante per la protezione dei dati personali”.

75 Commi così modificati dall’art. 5, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.

Art. 43. Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell’articolo 8 ed il quarto comma dell’articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell’interno trasferisce all’ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta fermo l’obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui all’articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1° aprile 1981, n. 121.

CAPO X – COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 44. Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, all’uopo utilizzando per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l’accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l’accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell’accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell’accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 45. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell’accordo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.

Testo aggiornato in base ai seguenti decreti legislativi
n. 467 del 28 dicembre 2001
n. 282 del 30 luglio 1999
n. 281 del 30 luglio 1999
n. 135 dell’11 maggio 1999
n. 51 del 26 febbraio 1999
n. 389 del 06 novembre 1998
n. 171 del 13 maggio 1998
n. 135 dello 08 maggio 1998
n. 255 del 28 luglio 1997
n. 123 del 09 maggio 1997

Garante per la protezione dei dati personali