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:: FORUM su problematica Assicurativa ed Arbitrale ::

 

Riceviamo spesso mail riguardanti la problematica assicurativa ed arbitrale. Visto il generale interesse sui due temi, abbiamo deciso di aprire un forum per riproporle insieme con le risposte, offerte da esperti professionisti del settore a beneficio di tutti. Le domande che, si intendono rivolte al Board Legale, Specialistico, al Consulente assicurativo ed al Consiglio Direttivo dell'AMAMI, vengono sintetizzate, cosė come le risposte, al fine di rendere piu' immediata la lettura del messaggio.

DOMANDA

Prima di sottoscrivere la polizza di tutela giudiziaria, ho bisogno ancora di sapere:    
1) L'accordo
A.M.A.M.I. può essere variato nel seguente modo che si addice di più all'operatività Odontoiatrica.  " o , in caso contrario, dal Presidente dell'Ordine dei Medici nella cui circoscrizione è iscritto il Professionista che ha prestato l'opera"    
Questo per evitare spostamenti con spreco di tempo per un Chirurgo che esegue anche prestazioni  al di fuori del suo luogo naturale.    
Vorrei sapere inoltre se tale variazione è possibile e ha valore.    

2) Se un per sinistro  i cui danni sono  rivendicati dal momento di sottoscrizione della polizza ma curato magari 5 anni prima , la vostra tutela giudiziaria risponde.    

RISPOSTA 1

Il testo dell'accordo riporta la prescrizione del Codice di procedura civile in materia arbitrale.
La scelta del luogo ove é avvenuta la prestazione (nell'individuazione del foro competente) é voluta per evitare che scegliendo il foro del professionista, questa possa essere considerata clausola vessatoria e portare il foro competente presso il paziente-consumatore.
Le scelte fatte nell'estensione del testo non sono casuali ma sono volte anche a non incappare in una possibile causa di invaliditá dell'accordo.

RISPOSTA 2

La polizza di Tutela Giudiziaria AMAMI è l'unica in Italia che preveda una coperture pregressa. Come specificato nelle condizioni di polizza, ha due anni di pregressa, quindi un eventuale danno insorto 5 anni prima non può considerarsi in garanzia.

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DOMANDA

La struttura ove opero ha dei dubbi sulla validità della sottoscrizione dell'Arbitrato Amami e l'assicuratore ha sollevato perplessità sull'ipotesi che la Compagnia paghi in caso di necessità.

RISPOSTA

1. - Il giudizio arbitrale è del tutto equivalente al giudizio di primo grado (davanti ad un Tribunale ordinario). Difatti, qualora le parti optino per la procedura arbitrale si passa direttamente (ex art. 828 c.p.c.) alla corte d'Appello come giudice di secondo grado.

2. – Fino ad oggi le espressioni tipicamente adottate nelle polizze assicurative di copertura giudiziaria sono sempre state assolutamente generiche, facendosi riferimento in modo vago e omnicomprensivo a qualsiasi “vicenda giudiziaria”.

Non risulta che si siano mai utilizzate espressioni del tipo “controversia insorta davanti al Tribunale” o davanti al “giudice ordinario” per la semplice ragione che espressioni del tipo “qualsiasi vicenda giudiziaria” o similari copriva tutte le competenze di primo grado incluso Pretore, Giudice di pace e quanto altro la fervida capacità inventiva del nostro legislatore abbia, nel tempo, posto come primo grado di giudizio. Così facendo non possono, per le stesse ragioni, essere escluse – fin tanto che si usano espressioni omnicomprensive –, anche le procedure arbitrali che integrano un primo grado alternativo ma equivalente a quello davanti ad uno qualsiasi dei giudici competenti dell'autorità giudiziaria ordinaria (Giudice di pace, Pretore, Tribunale ecc.).

Certo, di fronte ad una scarsa cultura dell'arbitrato in campo medico, la prassi assicurativa è sempre stata chiamata in giudizio in primo grado davanti alla competente autorità giudiziaria ordinaria. Ma da questo ad affermare che il giudizio arbitrale farebbe venire meno la copertura il passo è troppo lungo.

Al contrario, qualora le assicurazioni si rifiutassero di garantire la copertura sarebbero, perciò, inadempienti e sarebbe possibile fare loro causa ottenendo anche una condanna esemplare, specie se la causa fosse promossa da una associazione rappresentativa quale l'AMAMI.

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DOMANDA

Ho visto la polizza di tutela giudiziaria; molto buona, ma non capisco la  ultima parte delle condizioni speciali "i diritti derivanti dal contratto di  assicurazione si prescrivono entro un anno dal fatto su cui il diritto si  fonda etc" significa che l'anno successivo all' inizio della polizza o dell' evento assicurativo la polizza non è operativa?

RISPOSTA

Per " i diritti derivanti..." in base all'art.10 l'Assicurato deve denunciare immediatamente il sinistro , ma comunque in base a quanto contenuto nella nota informativa cui fà riferimento, il diritto di denunciare il sinistro si prescrive comunque dopo un anno dalla data in cui l'Assicurato abbia ricevuta comunicazione del fatto (e quindi non avrà più diritto ad essere ricoperto dalle garanzie di polizza per quel sinistro). Quindi non significa che l'anno dopo l'inizio della polizza la stessa non sia operativa. Inoltre, ai fini della denuncia del sinistro , in caso di cessazione della polizza sono accettate le denunce pervenute all'Asicurato e denunciate dallo stesso alla Compagnia, entro un anno dalla data di cessazione del contratto stesso.

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DOMANDA

Fino a che anno, andando all' indietro, posso essere chimato in causa ? Qualcuno di noi dice per fatti avvenuti fino a 5 anni indietro, altri a dieci anni. Inoltre, circa l'articolo 21 retroattività la polizza risulterebbe essere retroattiva per soli due anni. Non sono pochi?

RISPOSTA

In merito alla copertura di garanzia pregressa e' da rilevare che la polizza redatta per la FNOMCeO e AMAMI è l'unica polizza di Tutela Giudiziaria in Italia che preveda la copertura pregressa, quindi non sono pochi perchè è già un eccezione.


 



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